Convenzione per l'adesione al Sistema Bibliotecario Vibonese

Convenzione

SISTEMA BIBLIOTECARIO VIBONESE (art. 24 e 60 legge 8 giugno 1990, n°142)

L'anno del mese di , il giorno , alle ore , fra i signori: , in rappresentanza , appositamente autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dell'Ente, in forza della deliberazione n. del , vistata dal CORECO nella seduta del al n. , e , Presidente pro-tempore del Sistema Bibliotecario Territoriale Vibonese, appositamente autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dell'Associazione ai sensi dell'art. 9 dello Statuto;

Premesso

 

- che é operante sul territorio della provincia di Vibo Valentia il Sistema Bibliotecario Territoriale Vibonese (SBTV), costituito con delibera della Giunta Regionale n° 5470 del 13.12.1988, ai sensi della legge regionale 19.4.1985, n° 17 "Norme in materia di biblioteche di ente locale e d'interesse locale"; - che il SBTV é attualmente costituito in forma di Associazione tra enti locali per come previsto dall'articolo 24 della legge 142/90; - che lo Statuto dell'Associazione è stato approvato con delibera , del - che la legge regionale 17/85 prevede la partecipazione al Sistema Bibliotecario

Tutto quanto premesso

fra l?Associazione denominata "Sistema Bibliotecario Territoriale Vibonese (S.B.T.V.) e si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1 Denominazione I soggetti sipulanti convengono di mantenere all'associazione intercomunale la denominazione di "Sistema Bibliotecario territoriale Vibonese"

Art. 2 Fini le parti stabiliscono di continuare a perseguire le stesse finalità del precedente ente consortile. La nuova Associazione deve assicurare il raggiungimento delle seguenti finalità: - incrementare e aggiornare le raccolte librarie, documentalistiche e audiovisuali delle varie biblioteche del Sistema; - formare il catalogo collettivo di tutto il materiale conservato nelle biblioteche degli Enti Locali e in quelle scolastiche; - compilare il bollettino bibliografico del Sistema; - fornire assistenza tecnica alle biblioteche degli Enti Locali consociati e organizzare la rilevazione dei dati statistici relativi al servizio bibliotecario; - realizzare ricerche e indagini sui processi formativi e sulle modificazioni della realtà sociale e culturale del territorio di pertinenza; - costituire sezioni bibliografiche specializzate che documentino particolari tradizioni e specifici settori del sapere legati al territorio; - costituire un?apposita sezione bibliografica di documentazione sulla storia locale; - sviluppare la cooperazione tra le biblioteche del Sistema in relazione al prestito librario e alla formazione di raccolte di libri e di documenti antichi, rari e di pregio; - promuovere l'acquisizione e la catalogazione centralizzata del materiale bibliografico per le biblioteche del Sistema e le scolastiche; - coordinare e promuovere attività di promozione culturale nell'ambito del Sistema; - richiedere alla Regione interventi per la tutela e la salvaguardia del materiale bibliografico di pregio conservato nelle biblioteche del Sistema.

Art. 3 Durata Gli enti stipulanti convengono di fissare la durata dell'Associazione in anni dieci a partire dalla data di sottoscrizione della presente. Alla scadenza del termine sopra fissato, la durata dell'associazione e automaticamente prorogata per altri dieci anni e così di seguito, a meno che sei mesi prima di ogni scadenza uno o più enti associati non comunichino agli altri di voler rinunciare alla proroga tacita.

Art. 4 Recesso Prima della scadenza convenzionale dell'accordo di cooperazione ciascun ente ha la facoltà di presentare richiesta di recesso entro il mese di giugno dell'anno in corso.

Art. 5 Ammissione di nuovi enti Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'Associazione è consentita l'adesione all'associazione a tutti i comuni ricadenti nel territorio della Provincia di Vibo Valentia e alla provincia stessa. I nuovi enti possono chiedere di essere ammessi a far parte dell'Associazione nei modi e ne termini che saranno previsti nell'apposito regolamento.

Art. 6 Quote di partecipazione Ciascun ente associato partecipa alla gestione finanziaria dell'associazione nella misura di lire 100 per abitante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Le proposte di modifica delle quote di partecipazione saranno deliberate dal Comitato di gestione in sede di approvazione del bilancio di previsione, e sottoposte all'approvazione dei Consigli dei comuni associati

Arte. 7 Trasmissione atti agli enti associati Le deliberazioni fondamentali e l'elenco dei provvedimenti assunti dal comitato di gestione debbono essere trasmessi, a cura del segretario, a tutti gli enti facenti parte dell'Associazione.

Art. 8 Garanzie La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima identica cura e salvaguardia, per gli interessi di tutti gli enti partecipanti indistintamente. Si conviene che ciascun ente facente parte dell'associazione ha diritto di sottoporre direttamente al comitato di gestione proposte e problematiche attinenti l?attività associativa.

Art. 9 partecipazione popolare e diritto di accesso All'Associazione si applicano le norme contenute negli articoli 6 e 7 della legge 8 giugno n°142 e la legge 7 agosto 1990, n°241, concernenti la partecipazione e il diritto di accesso.

Art. 10 Cessazione dell'associazione Nel caso di recesso dei 4/5 degli enti partecipanti all'associazione, nell'arco di tempo previsto dall'art. 3, della presente convenzione, la stessa s?intende cessata per estinzione del fine.

Art. 11 Arbitrato le parti convengono che gli eventuali conflitti fra gli enti associati, ovvero tra gli stessi e l'associazione, in ordine ai servizi oggetto dell'Associazione, ovvero in tema d'interpretazione della presente convenzione devono essere risolti da un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascun degli enti e da uno o due membri nominati d'intesa tra le parti.

Art. 12 Successione Nei rapporti in atto (diritti, doveri, potestà, ecc.) e nei procedimenti in corso, all'ente preesistente succede l'associazione. Il patrimonio esistente alla data della trasformazione e il personale alle dipendenze funzionali del consorzio transitano nella nuova associazione.

Art. 13 Gestione del periodo transitorio La trasformazione del Consorzio in associazione si considera perfezionata solo al momento della sottoscrizione della presente convenzione. Gli organi uscenti del consorzio durano in carica fino all'elezione dei nuovi, nominati ai sensi dello statuto.

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