Lo Statuto del Sistema Bibliotecario Vibonese

 

 SISTEMA BIBLIOTECARIO VIBONESE

 

Art. 1 (Sistema Bibliotecario)

E' costituita ai sensi dell'art. 24 della L. 142/1990 l'Associazione Intercomunale denominata "Sistema Bibliotecario Territoriale del Vibonese". Il Sistema Bibliotecario, specificamente previsto dalla legge della Regione Calabria 19 Aprile 1985, n. 17, è costituito dall'insieme delle strutture bibliotecarie e archivistiche dei comuni consociati e da un "Centro Sistema" il cui ordinamento e le relative funzioni sono previste dalla citata legge. Il Sistema Bibliotecario Territoriale ha lo scopo di garantire a tutti i cittadini l'accesso all'informazione attraverso il libro, la documentazione storica e i vari mezzi della comunicazione a stampa e audiovisiva e per promuovere il loro avanzamento culturale mediante attività di divulgazione nei vari campi della conoscenza.

 

Art. 2 (Finalità del Centro Sistema)

Le finalità del "Centro Sistema" sono: - incrementare e aggiornare le raccolte librarie, documentalistiche e audiovisuali delle varie biblioteche del Sistema; - formare il catalogo collettivo di tutto il materiale conservato nelle biblioteche degli Enti Locali e in quelle scolastiche; - compilare il bollettino bibliografico del Sistema; - fornire assistenza tecnica alle biblioteche degli Enti Locali consociati e organizzare la rilevazione dei dati statistici relativi al servizio bibliotecario; - realizzare ricerche e indagini sui processi formativi e sulle modificazioni della realtà sociale e culturale del territorio di pertinenza; - costituire sezioni bibliografiche specializzate che documentino particolari tradizioni e specifici settori del sapere legati al territorio; - costituire un’apposita sezione bibliografica di documentazione sulla storia locale; - sviluppare la cooperazione tra le biblioteche del Sistema in relazione al prestito librario e alla formazione di raccolte di libri e di documenti antichi, rari e di pregio; - promuovere l'acquisizione e la catalogazione centralizzata del materiale bibliografico per le biblioteche del Sistema e le scolastiche; - coordinare e promuovere attività di promozione culturale nell'ambito del Sistema; - richiedere alla Regione interventi per la tutela e la salvaguardia del materiale bibliografico di pregio conservato nelle biblioteche del Sistema.

 

Art. 3 (Denominazione e sede dell'Associazione)

L'Associazione assume la denominazione di Sistema Bibliotecario Territoriale Vibonese e può anche essere indicato con la sigla SBTV. L'associazione ha sede legale in Vibo Valentia presso il Centro Sistema, in Piazza Diaz, 2. Il Comitato di Gestione potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico (logo) ed, occorrendo, il cambiamento della sede.

 

Art. 4 (Personale e compiti del Centro Sistema)

Per il funzionamento e la direzione del Centro Sistema sarà utilizzato il personale regionale già in servizio presso l'ex Consorzio Sistema Bibliotecario Territoriale Vibonese di cui alla delibera Giunta Regionale n¡5470 del 13.12.1988. Al Centro Sistema Bibliotecario compete l'organizzazione dei servizi tecnici del Sistema finalizzati alla piena realizzazione degli obiettivi elencati nel precedente articolo 2. Nel Centro Sistema avranno sede le sezioni bibliografiche specializzate e gli altri servizi tecnici del Sistema Bibliotecario.

 

Art. 5 (Durata, nuove adesioni e recesso)

La durata dell'Associazione intercomunale è fissata in anni dieci e alla scadenza sarà rinnovata automaticamente tra quegli enti che non abbiano deliberato il proprio recesso ai sensi del successivo comma. Tutti i comuni ricadenti nel territorio della Provincia di Vibo Valentia e la provincia stessa possono chiedere di essere ammessi a far parte dell'Associazione nei modi e ne termini che verranno previsti nell'apposito regolamento. Ciascun Ente associato può recedere dal SBTV nei modi che verranno appositamente disciplinati nel regolamento sopra citato.

 

Art.6 (Organi)

Sono organi del Sistema Bibliotecario Territoriale: - il Comitato di gestione; - il Presidente; - il Direttore.

 

 

Art.7 (Composizione e compiti del Comitato di Gestione)

Il Comitato di Gestione del Sistema Bibliotecario è costituito dai Sindaci, o da un loro delegato, degli Enti associati. Spetta al Comitato di Gestione: - nominare e sostituire, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente e il Segretario; - promuovere e coordinare le attività del Centro Sistema, delle biblioteche collegate, nel rispetto delle singole autonomie e professionalità e d'intesa con il Direttore del Centro Sistema per gli aspetti tecnici e funzionali dei diversi servizi; - approvare il bilancio preventivo, sue variazioni, e il conto consuntivo; - approvare i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione Intercomunale. - approvare il piano di attività del Sistema e del Centro Sistema predisposto annualmente dal Direttore sulla base delle linee generali di attività del Sistema e del Centro Sistema; - approvare il piano di spesa relativo alla organizzazione e alla realizzazione dei servizi del Centro Sistema; - formulare le richieste da inviare all'Amministrazione Provinciale e Regionale relative al potenziamento delle strutture bibliotecarie del Sistema; -deliberare gli impegni di spesa del Sistema nel rispetto dei programmi e degli stanziamenti di bilancio, per il raggiungimento delle finalità degli stessi; -l'approvazione degli atti di disposizione relativi al patrimonio dell'Associazione.

 

Art. 8 (Funzionamento)

Il Comitato di gestione è convocato e presieduto dal Presidente che ne formula, sentito il Direttore, l'ordine del giorno. Il Comitato di Gestione si riunisce in sessione ordinaria due volte l’anno per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo entro il 30 ottobre e il 30 giungo. Può essere convocato in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedono. Gli avvisi di convocazione verranno comunicati dal Presidente ai sindaci dei comuni associati almeno cinque giorni prima della riunione nelle sessioni ordinarie, tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente; Il Comitato di gestione è validamente costituito con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti. Tuttavia in caso di seduta deserta l'organo può deliberare in seconda convocazione da tenersi in giorno diverso sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza con la presenza di almeno un terzo di suoi componenti; Il Comitato di Gestione normalmente adotta le proprie determinazioni ad unanimità di voti, ma qualora ciò non sia possibile e fatti salvi i casi nei quali saranno richieste particolari maggioranze (che verranno espressamente previsti nell'apposito regolamento) delibera validamente a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari; Il Presidente dovrà riunire il Comitato di gestione in un termine non superiore a 20 giorni quando ne sia fatta motivata richiesta da parte del Direttore o da almeno due componenti; Ad ogni deliberazione è allegato il parere di legittimità e di regolarità tecnico contabile del Segretario ai sensi degli articoli 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n¡ 142, e di conformità alle finalità associative del SBTV del Direttore; In caso di parere sfavorevole del Segretario e/o del Direttore, la delibera che comunque dovesse essere stata assunta verrà inviata in copia all'apposito Comitato Regionale di Controllo. Alle deliberazioni del Comitato di Gestione sono applicate le norme sul controllo degli atti previste dalle leggi statali e regionali per gli atti della Giunta Comunale in quanto compatibili.

 

Art. 9 (Presidente Comitato di Gestione)

Il Presidente, e in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, convoca e presiede il Comitato di gestione del Sistema, determina l'ordine del giorno, dirige la discussione e le votazioni, propone le deliberazioni, cura che siano redatti i verbali relativi all'adunanza. La rappresentanza legale dell'Associazione Intercomunale spetta a tutti gli effetti al Presidente. Spetta inoltre al Presidente: -delegare le proprie funzioni ad un componente del Comitato di gestione; -adottare in caso di necessità ed urgenza e sotto la propria responsabilità provvedimenti di competenza del Comitato da sottoporre alla ratifica dello stesso nella prima adunanza; -delegare per singole materie o affari le sue competenze ad uno o più componenti del Comitato di Gestione; -Liquida gli impegni di spesa regolarmente assunti dal Comitato di Gestione.

 

Art. 10 (Prerogative e responsabilità del Presidente e dei componenti il Comitato di Gestione)

Ai componenti il Comitato di gestione del SBTV per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano, con rinvio ricettizio, le norme previste dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816. Ai componenti si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali. I componenti del Comitato di Gestione debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

 

Art. 11 (Direttore)

Al Direttore compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obbiettivi sociali individuati per il perseguimento dei fini dell'Associazione; Il Direttore svolge tutte le attività gestionali e tecnico manageriali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservati dalla legge, dalla convenzione, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti; Al Direttore competono in particolare le seguenti attribuzioni: a) Esegue le deliberazioni del comitato di gestione; b) Formula proposte al Comitato di gestione ed interviene alle sue riunioni con voto consultivo; c)istruisce e sottopone al comitato di gestione lo schema del programma, del bilancio preventivo economico annuale e del rendiconto; d) sovrintende i servizi ed il personale dell'Associazione; e) formula e sottoscrive pareri tecnici sugli atti del Comitato di Gestione; f) Adotta gli atti di propria competenza che impegnano l'associazione verso l'esterno; g) Ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento dell'Associazione, nei casi ed entro i limiti stabiliti dall'apposito regolamento.

 

Art. 12 (Segretario)

Il Comitato di Gestione nomina segretario dell'Associazione uno dei segretari dei comuni associati, a turnazione. Il Segretario esprime il proprio parere di legittimità e di regolarità tecnico contabile su tutte le proposte di deliberazione del Comitato di Gestione, partecipa alle sue sedute, cura la redazione dei verbali, svolge azione di consulenza tecnico giuridica amministrativa nei confronti degli organi dell'Associazione e svolge tutte quelle funzioni previste nell'apposito regolamento. Al Segretario viene riconosciuta una indennità disciplinata nell'apposito regolamento.

Art. 13 (Trasparenza)

L'azione complessiva del SBV adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, si impronta ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità; Tutti gli atti del SBTV devono contenere l’individuazione degli obbiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere; In ossequio al principio della trasparenza, tutti gli atti dell'associazione sono pubblici ed ostensibili ai cittadini per garantire l'imparzialità della gestione; Norme regolamentari dettano la disciplina della modalità di archiviazione dei dati aggregati per materia, con la tenuta di elenchi delle attività del SBTV e la loro pubblicizzazione; L'Associazione, per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, può utilizzare altri mezzi ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibile.

 

Art. 14 (Albo delle pubblicazioni)

Gli atti degli organi dell'Associazione per i quali la legge, lo statuto o i regolamenti prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili con l'affissione per un periodo non inferiore a quindici giorni, in apposito spazio destinato ad "Albo delle pubblicazioni" nella sede del Centro Sistema.

 

Art. 15 (Raccordo con gli enti)

L'Associazione, per assicurare la permanente informazione sulla propria attività, trasmette a cura del Segretario agli enti associati l'elenco di tutte le deliberazioni assunte dal comitato di gestione entro 10 giorni dalla loro pubblicazione e provvederà a trasmettere copia integrale di quegli atti che verranno richiesti dagli enti stessi. Rende possibile, altresì, la vigilanza degli enti fondatori, attraverso formali comunicazioni o consultazioni secondo quanto previsto dalla convenzione.

 

Art. 16 (Accesso e partecipazione)

I cittadini e i portatori d’interessi pubblici o privati, nonché i portatori d’interessi diffusi, oltre al diritto previsto dagli articoli precedenti, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'Associazione secondo le norme di legge e del presente Statuto; Il regolamento da adottarsi stabilirà le modalità d’informazione e d’accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Associazione e d’intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dal SBTV; Allorché un provvedimento dell'Associazione sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.

 

Art. 17 (Partecipazione degli utenti)

L'Associazione cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio sul territorio.

 

Art. 18 (Funzione normativa)

Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Associazione. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'ente; La potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine dell'Associazione; I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

 

Art. 19 (Entrate del Sistema Bibliotecario)

Le entrate del Sistema bibliotecario sono costituite: - dai contributi regionali al Sistema Bibliotecario; - dal finanziamento regionale per coprire le spese relative alla organizzazione e alla realizzazione dei servizi del Centro Sistema; - dalle somme appositamente messe a bilancio dai singoli Enti Locali costituenti il Sistema; - da donazioni, lasciti, liberalità e da ogni altro introito a qualsiasi titolo acquisito al Sistema Bibliotecario.

 

Art. 20 (Controllo sugli atti del Sistema Bibliotecario)

Gli atti del Sistema Bibliotecario Territoriale sono sottoposti al controllo per come previsto dalla normativa nazionale e regionale.

 

Art. 21 (Tesoreria del Sistema Bibliotecario)

Il servizio di tesoreria del Sistema sarà affidato dal Comitato di Gestione ad un Istituto di Credito e sarà svolto con le modalità dei conti correnti bancari. Gli assegni riporteranno la firma del Presidente e del Segretario.

 

Art. 22 (Norma transitoria)                                                                                                                   

La nuova forma associativa con la sottoscrizione della convenzione da parte dei sindaci dei comuni interessati subentra al consorzio Sistema bibliotecario territoriale Vibonese a titolo universale nei rapporti in essere (diritti, doveri, potestà, ecc.) con i terzi, e nei procedimenti non esauriti; Nella attesa che sia elaborato il nuovo ordinamento normativo, si applicano in quanto compatibili, le norme regolamentari precedenti; Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione che istituisce l'Associazione da parte di almeno tre comuni ed in assenza d’assicurazioni in merito da parte d’altri comuni facenti parte l'ex consorzio, il Presidente uscente provvede, a convocare la prima seduta del Comitato di Gestione.

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